IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  cattolica  del Sacro Cuore di
Milano, approvato con regio  decreto  20  aprile  1939,  n.  1163,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,
n. 1592;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista  la  delibera  del  consiglio  della  facolta'  di  lettere e
filosofia del 7 febbraio 1990, con la quale  e'  stata  approvata  la
proposta  di  istituzione  della scuola di specializzazione in storia
dell'arte e delle arti minori;
  Vista la delibera del senato accademico del 28 marzo 1990;
  Vista la delibera del consiglio di amministrazione del
19 aprile 1990;
  Preso   atto   del   parere   favorevole   espresso  dal  Consiglio
universitario nazionale nell'adunanza del 19 ottobre 1989  in  merito
all'istituzione  della scuola di specializzazione in storia dell'arte
e delle arti minori;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale  di  cui
all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                               Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e'
modificato come segue:
                            Articolo unico
  Nella  parte  VI,  delle  scuole  e  dei  corsi postuniversitari di
perfezionamento e di  specializzazione,  al  titolo  V,  facolta'  di
lettere  e filosofia, con la conseguente soppressione della scuola di
perfezionamento  in  archeologia  e  storia  dell'arte  medioevale  e
moderna  (art.  181) dopo l'art. 180 e con il conseguente spostamento
della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti
nuovi    articoli    relativi   all'istituzione   della   scuola   di
specializzazione in storia dell'arte e delle arti minori:
            Scuola di specializzazione in storia dell'arte
                         e delle arti minori
  Art.  181.  - E' istituita presso l'Universita' cattolica del Sacro
Cuore, sede di  Milano,  la  scuola  di  specializzazione  in  storia
dell'arte  e  delle  arti  minori  per  la formazione degli operatori
scientifici del patrimonio culturale.
  La  scuola  ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica
nel  campo  delle  discipline  storico-artistiche  e  di  fornire  le
competenze  professionali  finalizzate  alla  tutela, conservazione e
valorizzazione del patrimonio storico-culturale.
  La  scuola rilascia il diploma di specialista in storia dell'arte e
delle arti minori (con indicazione dell'indirizzo seguito).
  Art. 182. - Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:
   storia dell'arte medievale e moderna;
   storia dell'arte contemporanea;
   storia delle arti minori.
  Art.  183. - Il corso degli studi ha la durata di tre anni. In base
alle strutture e alle attrezzature disponibili la scuola e' in  grado
di  accettare  il numero massimo di iscritti determinato in venti per
ciascun anno di corso e complessivamente  di  sessanta  iscritti  per
l'intero corso di studi.
  Art. 184. - All'attuazione delle attivita' didattiche provvedono le
facolta' di lettere e filosofia, giurisprudenza, economia e commercio
e il dipartimento di studi medioevali, umanistici e rinascimentali.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.  185.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati che abbiano conseguito il titolo nelle facolta' di  lettere,
magistero  e  architettura. Sono altresi' ammessi coloro che siano in
possesso di titoli di studio conseguiti presso universita'  straniere
ed  equipollenti,  ai  sensi  dell'art. 332 del testo unico 31 agosto
1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.
   Secondo  l'art.  13 del decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1982, n. 162, e'  richiesto  il  superamento  di  un  esame  di
ammissione  alla  scuola consistente in una prova scritta, che potra'
svolgersi   mediante   domande   a   risposte   multiple,   integrata
eventualmente  da  un  colloquio  e  dalla valutazione, in misura non
superiore al 30%  del  punteggio  complessivo  a  disposizione  della
commissione, dei titoli (tesi, voto di laurea, voto esami di profitto
del corso di laurea, pubblicazioni).
  Art.   186.   -   Le   discipline  da  utilizzare  per  le  diverse
specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree:
  A) Area delle metodologie e delle tecniche:
    1)  elementi  di informatica e di scienza della catalogazione dei
beni culturali;
    2) metodologia e didattica degli audiovisivi;
    3) iconologia e iconografia;
    4) museologia e museografia;
    5) paleografia e diplomatica;
    6) storia e tecnica del restauro;
    7) storia della fotografia;
    8) storia dell'architettura;
    9) letteratura artistica;
   10) metodologia della storia dell'arte;
   11) estetica;
   12) fenomenologia degli stili;
   13) sociologia dell'arte;
   14) psicologia dell'arte;
   15) elementi di chimica;
   16) storia delle tecniche artistiche;
   17) museotecnica;
   18) storia del teatro;
   19) storia della musica.
B) Area di interesse generale:
    1) storia del collezionismo;
    2) storia del disegno, dell'incisione e della grafica;
    3) araldica;
    4) storia dello spettacolo;
    5) archivistica;
    6) storia medioevale;
    7) storia moderna;
    8) storia contemporanea;
    9) storia della liturgia;
   10) agiografia;
   11) storia della chiesa;
   12) epigrafia medioevale e moderna;
   13) storia del costume e della moda;
   14) storia comparata dell'arte europea;
   15) storia sociale dell'arte;
   16) storia della critica dell'arte.
C) Area delle arti minori (o applicate):
    1) storia delle arti minori (o applicate);
    2) storia della miniatura;
    3) storia delle arti applicate e industriali;
    4) storia del costume e della moda;
    5) storia del libro a stampa illustrato;
    6) storia dell'oreficeria;
    7) numismatica e sfragistica;
    8) storia delle maioliche;
    9) storia dei tessili;
   10) numismatica medioevale e moderna e medaglistica.
D) Area della storia dell'arte medioevale:
   1) archeologia e storia dell'arte tardo antica;
   2) storia dell'arte islamica;
   3) archeologia medioevale;
   4) storia dell'arte bizantina;
   5) storia dell'arte medioevale;
   6) storia dell'architettura medioevale;
   7) archeologia cristiana.
E) Area della storia dell'arte moderna:
   1) storia dell'arte del rinascimento;
   2) storia dell'arte dell'eta' barocca;
   3) storia dell'arte fiamminga e olandese;
   4) storia dell'arte dei Paesi europei;
   5) storia dell'arte moderna;
   6) storia dell'architettura moderna;
   7) storia dell'arte lombarda;
   8) storia del disegno e della grafica.
F) Area della storia dell'arte contemporanea:
   1) archeologia industriale;
   2) storia del cinema;
   3) storia dell'arte contemporanea;
   4) storia e tecnica della fotografia;
   5) storia dell'architettura contemporanea.
G) Area giuridica:
   1) elementi di diritto amministrativo;
   2) estimo;
   3) legislazione dei beni culturali;
   4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali;
   5) legislazione urbanistica.
  Art.  187. - Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente
almeno dieci insegnamenti (annuali)  distribuiti  sulla  base  di  un
piano  di  studi  formulato all'inizio del primo anno e approvato dal
consiglio della scuola.
  Il  consiglio  della  scuola  delibera ogni anno quali insegnamenti
attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole  indicate.
Le  lezioni  saranno  integrate  da seminari e conferenze, nonche' da
esercitazioni,  attivita'  applicativa,  viaggi  di  istruzione.  Gli
insegnamenti saranno scelti nel modo seguente:
   cinque   (o  piu')  fra  le  discipline  dell'area  dell'indirizzo
prescelto;
   due (o piu') fra le discipline dell'area delle metodologie e delle
tecniche;
   due  (o  piu') fra le discipline di due differenti aree di diverso
indirizzo;
   uno (o piu') fra le discipline dell'area giuridica.
  Lo  specializzando  e'  tenuto  a  seguire  nel  primo  anno cinque
insegnamenti,  due  almeno  dei   quali   composti   con   discipline
dell'ambito  dell'indirizzo  di specializzazione prescelto. Gli altri
insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche  esigenze
dei piani di studio.
  L'attivita'  didattica  per i primi due anni comprende quattrocento
ore da distribuire fra cicli  di  lezioni,  seminari,  esercitazioni,
attivita'  pratiche  guidate.  Per  il  terzo  anno,  che deve essere
prevalentemente legato alla preparazione della dissertazione  scritta
prevista  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 162/1982,
l'attivita' didattica comprende duecento ore. Alle attivita' pratiche
dovranno essere dedicate non meno di duecentocinquanta ore.
  I  corsi  di  insegnamento  possono  essere  articolati  in moduli.
Ciascun modulo puo' essere costituito da piu'  programmi  monografici
di  discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantesi a
costituire una unita' organica di formazione. I programmi monografici
sono affidati a piu' docenti, ognuno dei quali svolge il suo ciclo di
lezioni coordinate, nel tema e nei  tempi,  con  quello  degli  altri
docenti  dello stesso modulo. Il modulo e' affidato a un docente che,
oltre a svolgere il proprio programma, coordina  quello  degli  altri
docenti.  Ciascun  insegnamento,  comunque,  dovra'  avere  un  unico
titolare. La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla  fine  di  ogni
anno   accademico   lo   specializzando  dovra'  sostenere  un  esame
teorico-pratico per il passaggio all'anno successivo. La  commissione
d'esame,  di  cui  fanno  parte il direttore della scuola e i docenti
delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale
sul  livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e
relative attivita' pratiche prescritte per l'anno  di  corso.  Coloro
che  non  superano  detto esame potranno ripetere l'anno di corso una
sola volta.
  Art.   188.   -   Gli   specializzandi   possono   trascorrere,  su
deliberazione del  consiglio  della  scuola,  un  periodo  di  studio
all'estero  sulla  base  dei  programmi  predisposti in dipendenza di
appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane  o  straniere.
Il  profitto  della  permanenza  all'estero  viene  valutato  secondo
procedure individuate dal consiglio della scuola.
  Art.  189.  -  L'Universita' su proposta del consiglio della scuola
stipula convenzioni con enti pubblici  o  privati  con  finalita'  di
sovvenzionamento   di   ricerche  e  di  utilizzazione  di  strutture
extra-universitarie  in  ambito  territoriale  e  regionale,  per  lo
svolgimento di attivita' di formazione degli specializzandi, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e del decreto
del Presidente della Repubblica n. 162/1982. Tra gli enti pubblici di
cui al comma precedente vanno considerati prioritariamente  gli  enti
pubblici a base territoriale.
  Art.  190.  -  La  commissione per l'esame di diploma e' costituita
secondo le consuete modalita' per gli esami universitari.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 29 maggio 1990
                                                  Il rettore: BAUSOLA